Art. 7

In vigore dal 9 giu 1988
Le informazioni individuali raccolte nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzate soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarle ad altri fini, in particolare a fini fiscali, e comunicarle a terzi. Gli Stati membri prendono le misure idonee contro le infrazioni: a) all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'; b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni conformemente al primo comma del presente articolo.
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