Art. 5

In vigore dal 9 giu 1988
Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri mediante questionari elaborati dalla Commissione in collaborazione con detti servizi. La Commissione, in collaborazione con tali servizi, determina le modalità tecniche dell'inchiesta. Essa fissa inoltre, alle stesse condizioni, le date d'inizio e di chiusura dell'inchiesta e i termini per presentare le risposte ai questionari. Le persone tenute a fornire le informazioni risponderanno ai questionari in maniera veridica e completa e entro i termini stabiliti.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/1612 | Portale Normativo