Art. 8
In vigore dal 9 giu 1988
Gli Stati membri ricevono, per l'esecuzione dell'inchiesta, una somma forfettaria; detta somma è imputata ai relativi stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. BLUEM
(1) GU n. L 309 del 10. 11. 1983, pag. 2.
Storico versioni
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