Art. 8

In vigore dal 9 giu 1988
Gli Stati membri ricevono, per l'esecuzione dell'inchiesta, una somma forfettaria; detta somma è imputata ai relativi stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente N. BLUEM (1) GU n. L 309 del 10. 11. 1983, pag. 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1612:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo