Art. 7
In vigore dal 9 giu 1988
Le informazioni individuali raccolte nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzate soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarle ad altri fini, in particolare a fini fiscali, e comunicarle a terzi.
Gli Stati membri prendono le misure idonee contro le infrazioni:
a) all'obbligo di fornire le informazioni di cui all';
b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni conformemente al primo comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1612:oj#art-7