Art. 4

In vigore dal 20 mag 1988
I quantitativi acquistati devono essere pagati e ritirati entro il 15 settembre 1988. La dichiarazione di esportazione a destinazione del bangladesh deve essere accettata entro il 31 dicembre 1988.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1988/1383 | Portale Normativo