Art. 2
In vigore dal 20 mag 1988
1. Il burro è venduto al prezzo di 10 ECU/100 kg.
2. Gli organismi d'intervento irlandese e britannico aggiornano e mettono a disposizione degli interessati che lo richiedano l'elenco dei depositi frigoriferi in cui è immagazzinato il burro messo in vendita e dei quantitativi disponibili in ognuno di essi.
3. L'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati, prima della presa in consegna, di esaminare a loro spese campioni del burro messo in vendita.
Storico versioni
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