Art. 1
In vigore dal 20 mag 1988
1. Si procede alle condizioni di cui al presente regolamento, alla vendita a prezzo determinato di burro con tenore di grassi inferiore all'82 %, acquistato conformemente all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ed avente almeno 18 mesi alla data della conclusione del contratto di vendita.
2. Il burro è venduto esclusivamente alle aziende riconosciute conformemente all', paragrafo 3, unicamente dagli organismi d'intervento irlandese e britannico, per essere esportato, previa traformazione in butteroil o in ghee, soltanto a destinazione del Bangladesh.
3. Il quantitativo iniziale di burro disponibile in virtù del presente regolamento è limitato a 15 625 t, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e a 15 625 t, detenute dall'organismo d'intervento britannico.
Storico versioni
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