Art. 8

In vigore dal 20 mag 1988
1. Il quantitativo di burro oggetto del contratto di vendita è trasformato, in una azienda riconosciuta, in butteroil o in ghee contenente almeno il 99,8 % di grasso butirrico. 2. Il butteroil o il ghee sono condizionati, nella stessa azienda, in imballaggi metallici ermeticamente chiusi, di contenuto netto non superiore a 20 kg. Tali imballaggi recano impressa, in caratteri litografati chiaramente visibili e leggibili, la dicitura: « Butteroil (o ghee) destinato all'esportazione nel Bangladesh - regolamento (CEE) n. 1383/88 ». Tale dicitura è scritta almeno nella o nelle lingue del paese di destinazione ed in inglese. 3. Una azienda è riconosciuta soltanto se: a) dispone degli impianti tecnici adeguati, b) dispone di locali che consentano l'isolamento e l'identificazione delle eventuali scorte di materie grasse non butirriche, c) si impegna ad inviare all'organismo incaricato del controllo il suo programma di produzione per partite, conformemente alle modalità determinate dallo Stato membro.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1988/1383 | Portale Normativo