Art. 31

In vigore dal 3 mag 1988
Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all', paragrafo 1 è limitata per ciascuna spedizione alle quantità sotto elencate: a) prodotti del tabacco: 50 sigarette, o 25 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo), o 10 sigari, o 50 grammi di tabacco da fumo, o un assortimento proporzionale di questi vari prodotti; b) alcole e bevande alcoliche: - bevande distillate e bevande spiritose con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro; oppure - bevande distillate e bevande spiritose, aperitivi a base di vini o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 1 litro; oppure un assortimento proporzionale di questi vari prodotti, e - vini tranquilli: 2 litri; c) profumi: 50 grammi, o acqua da toletta: 0,25 litri. » 4) Il testo dell'articolo 46, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all'articolo 45, paragrafo 1 è limitata, per ciascun viaggiatore, alle quantità sotto elencate: a) prodotti del tabacco: 200 sigarette, o 100 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo), o 50 sigari, o 250 grammi di tabacco da fumo, o un assortimento proporzionale di questi vari prodotti; b) alcol e bevande alcoliche: - bevande distillate e bevande spiritose con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro; oppure - bevande distillate e bevande spiritose, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 2 litri, o un assortimento proporzionale di questi vari prodotti, e - vini tranquilli: 2 litri; c) profumi 50 grammi, e acqua da toletta: 0,25 litri; d) medicinali: quantità corrispondente alle necessità personali dei viaggiatori ». 5) All'articolo 49, paragrafo 2, primo trattino sono aggiunti i termini: « gli Stati membri possono prevedere deroghe in proposito; » 6) Il testo dell'articolo 60 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 60 1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione: a) gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio; b) le sostanze biologiche o chimiche che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, importate esclusivamente per scopi non commerciali. 2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati: - a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica; - a istituti privati aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali merci in franchigia. 3. Nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b) possono figurare soltanto le sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità e la cui specificità o il cui grado di purezza conferisce loro il carattere di sostanze atte esclusivamente o principalmente alla ricerca scientifica. » 7) Sono inseriti i titoli seguenti: « TITOLO XIV bis Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici Articolo 63 bis 1. Sono ammessi in franchigia dei dazi all'importazione gli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici che sono offerti in dono, da un'organizzazione benefica o filantropica oppure da un privato, ad enti sanitari, servizi di ospedali od istituti di ricerca medica autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia, o che sono acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca medica, interamente con fondi forniti da una organizzazione benefica o filantropica o grazie e contributi volontari, purché risulti che: a) attualmente nel territorio doganale della Comunità non si fabbricano strumenti o apparecchi equivalenti; b) la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non rifletta, nel donatore, alcun intento di carattere commerciale; e c) il donatore non sia legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia. 2. La franchigia si applica anche, alle stesse condizioni: a) ai pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti e apparecchi, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia; b) agli utensili destinati alla manutezione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi, purché tali utensili siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi ovvero, nel caso in cui siano importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia. Articolo 63 ter Per l'applicazione dell'articolo 63 bis, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti o apparecchi e gli organismi beneficiari ivi contemplati, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 54, quarto trattino e gli articoli 55, 57 e 58. TITOLO XIV ter Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali Articolo 63 quater Sono ammessi in franchigia dei dazi all'importazione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall'Organizzazione mondiale della sanità per garantire il controllo della qualità della sostanze impiegate nella fabbricazione di medicinali e che sono spedite a destinatari autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali spedizioni in franchigia. » 8) All'articolo 86, è aggiunta la lettera seguente: « d) le ricompense, i trofei, i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gatuitamente a persone aventi la loro residenza normale in paesi terzi, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche, alcun intento di carattere commerciale ». 9) All'articolo 109 è aggiunta la lettera seguente: q) marche da bollo e simili che certificano il pagamento di tasse in paesi terzi ». 10) Il titolo del titolo XXVII è sostituito dal testo seguente: « Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali ». 11) Il testo degli articoli 112 e 113 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 112 1. Fatti salvi gli , sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione: a) il carburante contenuto nei serbatoi normali: - degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli, - dei contenitori per usi speciali, che entrano nel territorio doganale della Comunità; b) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo degli autoveicoli da turismo e dei motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante. 2. Ai sensi del paragrafo 1, si intende: a) per "autoveicolo commerciale", ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione ed il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso: - di oltre nove persone, compreso il conducente, - di merci, nonché ogni veicolo stradale per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto; b) per "autoveicolo da turismo", ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a); c) per ''serbatoi normali": - i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi. Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli; - i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permamente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali; d) per "contenitore per usi speciali", ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati per sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili.
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