Art. 113
In vigore dal 3 mag 1988
Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali di autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali, gli Stati membri possono limitare l'applicazione della franchigia a 200 litri per veicolo, per contenitore per usi speciali e per viaggio. »
12) Il testo dell'articolo 132, secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« Gli Stati membri hanno anche la facoltà di mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale dell'importo fissato in ECU se, al momento dell'adeguamento annuale previsto all', paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2779/78 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 289/84 (2), la conversione di tale importo conduce, prima dell'arrotondamento previsto al primo comma del presente articolo, ad una modifica del controvalore in moneta nazionale inferiore al 5 % o ad una riduzione di detto controvalore.
(1) GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.
(2) GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2. » 13) All'articolo 133, paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
« g) di franchigie risultanti dall'applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago 1944) per l'attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell'allegato 9 di detta convenzione (8a edizione, luglio 1980) ».
14) Il testo dell'articolo 134, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni doganali contenute nelle convenzioni e negli accordi internazionali del tipo menzionato all'articolo 133, paragrafo 1, lettere da b) a g) e paragrafo 3, conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. »
15) Il testo degli articoli 135 e 136 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 135
Il presente regolamento non osta a che:
a) la Grecia mantenga lo statuto speciale per il Monte Athos, sancito dall'articolo 105 della costituzione ellenica;
b) la Spagna e la Francia mantengano, fino all'entrata in vigore di un regime che disciplini le relazioni commerciali tra la Comunità e Andorra, le franchigie risultanti dalle convenzioni da esse stipulate con Andorra rispettivamente il 13 luglio 1867 e il 22 e 23 novembre 1867;
c) gli Stati membri mantengano, nei limiti di 210 ECU, franchigie superiori a quelle di cui all'articolo 47 che essi all'occorenza accordavano, alla data del 1o gennaio 1983, ai marinai della marina mercantile addetti al traffico internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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