Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 918/83 è modificato come segue:
In vigore dal 3 mag 1988
1) Il testo dell', paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, per l'applicazione del capitolo I la nozione di paese terzo comprende anche le parti del territorio degli Stati membri escluse dal territorio doganale della Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 2151/84 (1).
(1) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1. »
2) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. Sono parimenti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, con le stesse riserve, i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 da persone aventi la residenza normale in un paese terzo. Il valore di ciascun regalo ammesso in franchigia non può però essere superiore a 1 000 ECU. »
3) Il titolo VII è sostituito dal testo seguente:
« TITOLO VII
Spedizioni inviate da un privato a un altro privato
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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