Art. 30
In vigore dal 3 mag 1988
La franchigia di cui all', paragrafo 1 è applicata su un valore di 45 ECU per spedizione, ivi compreso il valore delle merci di cui all'.
Se il valore globale di varie merci supera per spedizione l'importo previsto al primo comma, la franchigia è accordata fino a concorrenza di tale importo per quelle merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare di detta franchigia, fermo restando che il valore di una stessa merce non può essere frazionato.
Storico versioni
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