Art. 16

In vigore dal 29 apr 1988
1. Prima di rendere operante l'autorizzazione di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 797/85, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi economici atti a giustificare il tasso di riduzione dell'aiuto. 2. Anteriormente al 1o luglio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione un rapporto sull'applicazione del regime, dal quale risultino in particolare: a) una sintesi dei risultati dei rapporti di controllo; b) le azioni inflitte in caso di mancato rispetto dell'impegno; c) la ripartizione del numero di beneficiari e della superficie totale ritirata dalla produzione, in funzione: - dell'utilizzazione di tale superficie, - dell'orientamento tecnico-economico delle aziende, - delle dimensioni delle aziende, - della percentuale delle terre ritirate per azienda, - del sistema colturale delle parcelle; d) una valutazione del contributo apportato dal regime all'adattamento della produzione alle esigenze dei mercati.
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Art. 16 Regolamento (UE) 1988/1272 | Portale Normativo