Art. 12

In vigore dal 29 apr 1988
1. In caso di aumento della superficie agricola dell'azienda nel periodo di durata dell'impegno, il conduttore agricolo può beneficiare, per il restante periodo dell'impegno, del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro delle terre dalla produzione per le superfici addizionali, purché egli effettui una riduzione della superficie coltivata di tali superfici, alle condizioni previste dal presente regolamento. 2. Nel corso dei primi tre anni del suo impegno, il beneficiario può chiedere di aumentare le superfici ritirate dalla produzione o di modificarne l'utilizzazione. 3. Il beneficiario può chiedere la rescissione del suo impegno. Tale rescissione, tuttavia, avrà effetto soltanto a decorrere dalla fine del terzo anno d'impegno. 4. Se, dopo la concessione dell'aiuto e nel corso del periodo di durata dell'impegno, l'azienda viene ceduta, in tutto o in parte, ad un'altra persona, il beneficiario dell'aiuto o i suoi aventi diritto rimangono responsabili dell'esecuzione dell'impegno assunto dal beneficiario da parte del successore, a meno che il successore non sottoscriva egli stesso un impegno analogo per il rimanente periodo. 5. Il paragrafo 4 non è applicabile in caso di esproprio e di vendita forzata delle terre ritirate. Gli Stati membri determinano le conseguenze del decesso di un beneficiario che non soddisfi alla condizione di cui all', paragrafo 1, terzo trattino.
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Art. 12 Regolamento (UE) 1988/1272 | Portale Normativo