Art. 10
In vigore dal 29 apr 1988
1. Se le condizioni agronomiche ed economiche di produzione lo richiedono, gli Stati membri differenziano l'importo dell'aiuto a livello regionale o locale.
2. Si tiene conto degli obblighi di cui all', ed eventualmente degli effetti dell'inclusione delle terre messe a riposo in un avvicendamento colturale.
3. Se le superfici ritirate dalla produzione sono utilizzate per fini non agricoli, al momento della fissazione dell'aiuto si tiene conto del reddito derivante da tale impiego, salvo in caso di imboschimento. 4. L'importo dell'aiuto può essere fissato forfettariamente, tenendo però conto degli elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
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