Art. 4

In vigore dal 29 apr 1988
1. Nel caso in cui le terre sottratte alla produzione sono lasciate incolte, con possibilità di avvicendamento, le misure intese al mantenimento di buone condizioni agronomiche per le terre ritirate comprendono in particolare: a) il divieto - di spandere rifiuti organici, salvo sulle terre che lo richiedano ai fini dell'ammendamento del terreno, della lotta contro l'erosione o del mantenimento della fertilità; - di utilizzare prodotti fitofarmaceutici, compresi i diserbanti, salvo quelli a scarsa persistenza, su esplicita autorizzazione dell'autorità competente; b) l'obbligo - di creare o di mantenere un'adeguata copertura vegetale, in particolare per prevenire l'erosione e la lisciviazione dei nitrati; la copertura può essere lasciata in loco tutto l'anno oppure interrata, a seconda delle condizioni climatiche; - di garantire una manutenzione minima soprattutto dei filari di alberi e delle siepi preesistenti lungo le parcelle e dei corsi d'acqua e delle distese d'acqua preesistenti; - di effettuare le necessarie lavorazioni meccaniche del suolo, in particolare per conservare la riserva idrica e per lottare contro le piante infestanti. 2. In caso di utilizzazione a fini non agricoli, le superfici ritirate dalla produzione non possono essere utilizzate né per produzioni vegetali, né per produzioni animali. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate all'uso specifico. 3. Gli Stati membri possono obbligare il beneficiario a garantire la manutenzione della superficie agricola ritirata dalla produzione, per proteggere l'ambiente e le risorse naturali.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1988/1272 | Portale Normativo