Art. 13

In vigore dal 29 apr 1988
Quando le superfici ritirate dalla produzione sono comprese in un avvicendamento colturale, il beneficiario comunica all'autorità competente quali parcelle siano messe o mantenute a riposo e quali siano rimesse in coltura. Gli Stati membri stabiliscono le modalità ed i termini per la modifica.
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Art. 13 Regolamento (UE) 1988/1272 | Portale Normativo