Art. 16
In vigore dal 29 apr 1988
1. Prima di rendere operante l'autorizzazione di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 797/85, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi economici atti a giustificare il tasso di riduzione dell'aiuto.
2. Anteriormente al 1o luglio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione un rapporto sull'applicazione del regime, dal quale risultino in particolare: a) una sintesi dei risultati dei rapporti di controllo;
b) le azioni inflitte in caso di mancato rispetto dell'impegno;
c) la ripartizione del numero di beneficiari e della superficie totale ritirata dalla produzione, in funzione:
- dell'utilizzazione di tale superficie,
- dell'orientamento tecnico-economico delle aziende,
- delle dimensioni delle aziende,
- della percentuale delle terre ritirate per azienda,
- del sistema colturale delle parcelle;
d) una valutazione del contributo apportato dal regime all'adattamento della produzione alle esigenze dei mercati.
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