Art. 7
In vigore dal 29 apr 1988
IL presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
ALLEGATO
Elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a certificare il versamento della tassa all'esportazione
Argentina: Junta Nacional de Granos.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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