Art. 7

In vigore dal 29 apr 1988
IL presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. ALLEGATO Elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a certificare il versamento della tassa all'esportazione Argentina: Junta Nacional de Granos.
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