Art. 2

In vigore dal 29 apr 1988
1. Le domande di titolo d'importazione nell'ambito del contingente previsto dal regolamento (CEE) n. 1058/88 devono essere depositate presso le competenti autorità degli Stati membri entro le ore 13 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì e, se quest'ultimo giorno fosse festivo, entro la stessa ora del primo giorno lavorativo seguente. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione mediante telescritto, le domande di titolo d'importazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno del deposito di cui al paragrafo 1. 3. Se le domande di titolo d'importazione superano di quantitativi per i quali è previsto, per l'anno in corso, il beneficio della riduzione del prelievo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione entro il terzo giorno successivo a quello del deposito delle domande. La domanda del titolo può essere ritirata entro il giorno successivo alla data di fissazione della percentuale di riduzione. 4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titolo sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno del deposito della domanda. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (2), la durata di validità del titolo si calcola a decorrere dal giorno dell'effettivo rilascio. 5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quella indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 22 del titolo stesso è indicata la cifra 0.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1193:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo