Art. 6

In vigore dal 29 apr 1988
Al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importo della tassa di esportazione riscossa con l'importo stabilito a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1058/88. Se l'importo della tassa all'esportazione riscossa è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio da applicare è l'ultimo tasso registrato alla vendita, sul mercato o sui mercati di cambio più rappresentativi di questo Stato membro, alla data del pagamento della tassa all'esportazione. La tassa all'esportazione riscossa si considera corrispondente all'importo stabilito a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1058/88 qualora emerga dal raffronto di cui sopra che la tassa all'esportazione espressa della moneta nazionale dello Stato membro importatore non è inferiore all'importo stesso. Qualora la tassa riscossa dal paese esportatore sia inferiore all'importo di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1058/88, la riduzione si limita all'importo riscosso.
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