Art. 4

In vigore dal 29 apr 1988
1. Il prelievo ridotto si applica esclusivamente in base alle prova del pagamento della tassa all'esportazione. 2. La prova di cui al paragrafo 1 è costituita dall'indicazione, sul certificato di origine delle merci, dell'importo della tassa riscosso per tonnellata, della dicitura « Tassa speciale all'esportazione applicata » e della data del pagamento della tassa, dati debitamente autenticati mediante apposizione della firma e del timbro di un organismo figurante nell'allegato del presente regolamento. 3. Il modello del certificato di origine da usare per l'applicazione del presente regolamento è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio (1).
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