Art. 6

In vigore dal 17 mar 1988
Ogni giorno di mercato gli Stati membri in cui sono situati i mercati d'importazione rappresentativi comunicano alla Commissione, per ciascuno dei quattro prodotti in questione, per ogni mercato e per ciascuna delle origini menzionate all': - i prezzi rilevati a norma dell', - i quantitativi commercializzati, suddivisi per prodotto ed espressi in pezzi.
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