Art. 1

In vigore dal 17 mar 1988
Per ciascuno dei quattro prodotti citati all' del regolamento (CEE) n. 4088/87 (garofani a fiore singolo, garofani a fiore multiplo, rose a fiore grande e rose a fiore piccolo), i prezzi comunitari alla produzione vengono calcolati per periodi di due settimane consecutive in base ai corsi giornalieri rilevati, su ciascun mercato di produzione rappresentativo, per ciascuna varietà pilota indicata nell'allegato I. Sono considerate varietà pilota le varietà maggiormente commercializzate sui mercati suddetti e, per quanto riguarda le rose, le varietà più commercializzate fra quelle elencate nell'allegato II. Per i garofani a fiore singolo e quelli a fiore multiplo, i prezzi comunitari alla produzione sono fissati rispettivamente per tipi standard e tipi spray. I corsi giornalieri delle varietà pilota di cui al primo comma vengono rilevati per i prodotti della categoria di qualità I definita a norma dell' del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio (2), qualunque sia la classe di lunghezza; l'incidenza dei costi inerenti alla presentazione dei prodotti è da considerarsi compresa nei prezzi accertati. Per calcolare il prezzo comunitario alla produzione non si tiene conto dei corsi giornalieri che, su un mercato rappresentativo, si discostino in misura pari o superiore al 40 % dal corso medio rilevato durante lo stesso periodo sul medesimo mercato nei tre anni precedenti.
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