Art. 5

In vigore dal 17 mar 1988
Gli Stati membri in cui sono situati i mercati di produzione rappresentativi comunicano alla Commissione, durante la settimana successiva ad ogni periodo di due settimane per il quale è fissato un prezzo comunitario alla produzione, i corsi giornalieri delle varietà pilota.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/700 | Portale Normativo