Art. 4

In vigore dal 17 mar 1988
Su ogni mercato d'importazione rappresentativo, per ciascuno dei quattro prodotti di cui all' e per ciascuna delle origini seguenti: Cipro, Giordania e Israele, i corsi dei prodotti importati vengono rilevati, al pezzo, ogni giorno di mercato allo stadio importatore grossista, al lordo del dazio doganale.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1988/700 | Portale Normativo