Art. 3
1. Nell'ambito del regime previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3878/87:
In vigore dal 15 mar 1988
a) i produttori di riso interessati presentano, pena l'irricevibilità, all'organismo competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda, un'unica dichiarazione per tutte le superfici per le quali è chiesto un aiuto. La dichiarazione deve essere presentata entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri e comunque non oltre il 15 luglio di ogni campagna per la campagna di commercializzazione successiva;
b) la dichiarazione deve contenere almeno i seguenti dati:
- nome, cognome e indirizzo del richiedente;
- le superfici coltivate, in ettari e are, i relativi estremi catastali oppure, in mancanza di essi, un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici nonché i nomi, i cognomi e gli indirizzi dei loro proprietari;
- i giorni della semina nonché il mese e la decade del raccolto prevedibili;
- le varietà seminate.
Alla dichiarazione occorre allegare la fattura di acquisto e il documento di certificazione delle sementi.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- entro il 30 luglio dell'anno di produzione, i dati relativi alle superfici e alle varietà per le quali sono state presentate dichiarazioni;
- entro il 30 novembre dell'anno di produzione, le superfici e le varietà per le quali sarà concesso un aiuto.
Storico versioni
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