Art. 4
In vigore dal 15 mar 1988
1. A norma degli del regolamento (CEE) n. 3878/87, il controllo deve accertare che il prodotto per il quale l'aiuto è richiesto risponda alle condizioni stabilite per la concessione di quest'ultimo, in particolare in ordine al diritto all'aiuto del dichiarante, alla superficie effettivamente coltivata e alla varietà seminata.
2. Il controllo sistematico in loco di cui all' del regolamento (CEE) n. 3878/87 consiste in un controllo di ogni ettaro per il quale sia stata presentata una dichiarazione. Tuttavia, per le dichiarazioni relative ad una superficie inferiore ai due ettari, il controllo può consistere in una verifica puramente amministrativa, integrata da un controllo in loco sul 30 % almeno delle dichiarazioni.
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