Art. 7

In vigore dal 15 mar 1988
Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto in moneta nazionale non prima del 15 dicembre dell'anno di produzione e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. La conversione dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale è effettuata in base al tasso di conversione agricolo vigente il 1o settembre dell'anno di produzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:675:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Regolamento (UE) 1988/675 | Portale Normativo