Art. 3 · 1. Nell'ambito del regime previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3878/87:

Art. 3

1. Nell'ambito del regime previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3878/87:

In vigore dal 15 mar 1988
a) i produttori di riso interessati presentano, pena l'irricevibilità, all'organismo competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda, un'unica dichiarazione per tutte le superfici per le quali è chiesto un aiuto. La dichiarazione deve essere presentata entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri e comunque non oltre il 15 luglio di ogni campagna per la campagna di commercializzazione successiva; b) la dichiarazione deve contenere almeno i seguenti dati: - nome, cognome e indirizzo del richiedente; - le superfici coltivate, in ettari e are, i relativi estremi catastali oppure, in mancanza di essi, un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici nonché i nomi, i cognomi e gli indirizzi dei loro proprietari; - i giorni della semina nonché il mese e la decade del raccolto prevedibili; - le varietà seminate. Alla dichiarazione occorre allegare la fattura di acquisto e il documento di certificazione delle sementi. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: - entro il 30 luglio dell'anno di produzione, i dati relativi alle superfici e alle varietà per le quali sono state presentate dichiarazioni; - entro il 30 novembre dell'anno di produzione, le superfici e le varietà per le quali sarà concesso un aiuto.
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