Art. 5

In vigore dal 11 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 3. (2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (3) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11. (1) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:665:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 1988/665 | Portale Normativo