Art. 5
In vigore dal 11 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 3.
(2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.
(1) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:665:oj#art-5