Art. 1

In vigore dal 11 mar 1988
1. L'olio d'oliva non trattato di cui alle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90 della nomenclatura combinata, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, che beneficia del prelievo speciale di cui all' del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, può essere importato a decorrere dal 1o marzo di ogni campagna. I titoli di importazione sono rilasciati per un quantitativo massimo di 46 000 t per campagna. 2. Il rilascio dei titoli è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nei limiti di 5 000 t al mese per i mesi di marzo, aprile ed ottobre e di 10 000 t al mese per i mesi da maggio a settembre. Se nel corso di un determinato mese non viene interamente utilizzato il quantitativo autorizzato, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo previsto per il mese successivo.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/665 | Portale Normativo