Art. 4

In vigore dal 11 mar 1988
1. Gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 nei quali l'olio d'oliva originario della Tunisia è immesso in libera pratica alle condizioni previste dall' instaurano un sistema di vigilanza in base al quale, fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, in caso di spedizione verso un altro Stato membro di olio d'oliva di cui alle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90 della nomenclatura combinata, confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri oppure sfuso, l'operatore deve dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente da detti Stati membri, che l'olio non è di origine tunisina. 2. Qualora l'olio d'oliva immesso in libera pratica a norma del paragrafo 1 sia spedito in un altro Stato membro, il documento comprovante il carattere comunitario delle merci reca l'indicazione del prelievo riscosso all'atto dell'immissione in libera pratica e una delle seguenti diciture: - Aceite de oliva importado de Túnez - Reglamento (CEE) no 3463/87, - Olivenolie indfoert fra Tunesien - Forordning (EOEF) nr. 3463/87, - Olivenoel, eingefuehrt aus Tunesien - Verordnung (EWG) Nr. 3463/87, - Elaiólado eisachthén apó tin Tynisía - Kanonismós (EOK) arith 3463/87, - Olive oil imported from Tunisia - Regulation (EEC) No 3463/87, - Huile d'olive importée de Tunisie - Règlement (CEE) no 3463/87, - Olio d'oliva importato dalla Tunisia - Regolamento (CEE) n. 3463/87, - Olijfolie ingevoerd uit Tunesië - Verordening (EEG) nr. 3463/87, - Azeite importado da Tunísia - Regulamento (CEE) nº 3463/87. 3. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 22 di detto titolo è iscritta la cifra 0. 4. In caso di immissione in consumo in Spagna o in Portogallo dell'olio per il quale è presentato il documento comprovante il carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 2, in tali Stati membri è riscosso un importo pari alla differenza tra il prelievo minimo per 100 kg in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in consumo e il prelievo riscosso all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità.
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