Art. 2
In vigore dal 11 mar 1988
1. Ai fini dell'applicazione del prelievo speciale di cui all', gli importatori devono presentare alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo di importazione, corredato di una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino.
2. Le domande di titolo di importazione devono essere presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì i dati contenuti nelle domande di titolo ricevute. Tuttavia, non possono essere presentate domande nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo di importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli fino all'esaurimento del contingente mensile e, in caso di rischio di esaurimento del contingente, essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli in proporzione al quantitativo disponibile.
4. Non appena sia stato raggiunto il massimale previsto dal protocollo addizionale la Commissione è tenuta ad informarne gli Stati membri.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la settimana che inizia nel corso di un mese e termini il mase successivo deve essere considerata come facente parte del mese in cui cade il giovedì.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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