Art. 10

In vigore dal 29 feb 1988
Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni di cui all', paragrafo 1, raccolte in occasione dei censimenti e delle indagini per campione, conformemente alla procedura illustrata nell'allegato II, in appresso denominato « progetto EUROFARM ».
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Art. 10 Regolamento (UE) 1988/571 | Portale Normativo