Art. 9
In vigore dal 29 feb 1988
Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione delle indagini sul proprio territorio, ed in particolare:
a) istituiscono i questionari appropriati alla raccolta dell'informazione relativa all'elenco delle caratteristiche di cui all', paragrafo 1,
b) verificano che i questionari siano compilati in modo completo e le risposte siano veritiere; eventualmente, essi provvedono, se possibile, a far completare i questionari e far rettificare i dati inesatti.
Storico versioni
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