Art. 5

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

In vigore dal 29 feb 1988
a) « azienda agricola », una unità tecnico-economica sottoposta ad una gestione unica e che produce prodotti agricoli; b) « superficie agricola utilizzata », l'insieme dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari. Artticolo 6 L'indagine riguarda: a) le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale o superiore ad un ettaro; b) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è inferiore ad un ettaro, qualora esse producano in una determinata misura per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici. Tuttavia gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine diversa si impegnano a stabilire tale soglia ad un livello tale che rimangano escluse solo le aziende più piccole che insieme rappresentano l'1 % o meno del reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE, del paese interessato. Prima di effettuare le indagini, tutti gli Stati membri informano la Commissione dei metodi seguiti per fissare il proprio limite.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/571 — Ai sensi del presente regolamento si intende per: | Portale Normativo