Art. 10

Art. 10

In vigore dal 29 feb 1988
Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni di cui all', paragrafo 1, raccolte in occasione dei censimenti e delle indagini per campione, conformemente alla procedura illustrata nell'allegato II, in appresso denominato « progetto EUROFARM ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:571:oj#art-10