Art. 3

In vigore dal 17 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20. (4) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 22. (5) GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12. (6) GU n. L 296 del 21. 10. 1987, pag. 8. (7) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8. (8) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16. (9) GU n. L 203 del 26. 7. 1986, pag. 7.
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