Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 2315/76 è inserito il seguente articolo 4 bis:

In vigore dal 17 feb 1988
« Articolo 4 bis 1. Un deroga al disposto degli , il burro è venduto ad un prezzo pari al prezzo d'acquisto praticato dall'organismo d'intervento all'atto della conclusione del contratto di vendita, ridotto di 30 ECU/100 kg, purché esso sia utilizzato da istituzioni e collettività senza scopi di lucro a norma del regolamento (CEE) n. 2191/81 e col beneficio dell'aiuto ivi previsto. 2. La vendita del burro da parte dell'organismo d'intervento è subordinata alla costituzione, al più tardi all'atto della conclusione del contratto di vendita, di una cauzione pari alla riduzione di prezzo prevista al paragrafo 1, maggiorata di 3 ECU, a garanzia del rispetto delle condizioni principali relative alla presa in consegna del burro da parte dei beneficiari e alla sua utilizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 2191/81. »
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