Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 2191/81 è modificato come segue:
In vigore dal 17 feb 1988
1) All':
- al paragrafo 1, l'importo di « 178 ECU » è sostituito da « 165 ECU »;
- il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
« 3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 non può essere cumulato, per quanto riguarda il Regno Unito, con la riduzione del prelievo speciale prevista dall', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3667/83.
A tal fine, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è diminuito dell'importo della surriferita riduzione del prelievo speciale. »
2) All', il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
« 4. La quantità massima di burro di cui al paragrafo 3, lettera c) è fissata a 2 kg per mese e per consumatore facente capo all'ente beneficiario. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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