Art. 3
In vigore dal 17 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.
(4) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 22.
(5) GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.
(6) GU n. L 296 del 21. 10. 1987, pag. 8.
(7) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(8) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.
(9) GU n. L 203 del 26. 7. 1986, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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