Art. 7

In vigore dal 3 feb 1988
1. L'importo dell'anticipo di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della garanzia. 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata soltanto se, entro la fine del quinto mese successivo alla data finale delle operazioni di distillazione di cui all', paragrafo 6, vengono fornite la prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato e, se del caso, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato entro i termini prescritti. Se tali prove non sono fornite entro il termine prescritto ma entro i due mesi successivi, e se il ritardo non è dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80 % della garanzia Articolo 8 Nel caso di cui all', paragrafo 2: - la prova di cui all', paragrafo 2 è presentata anteriormente al 1o giugno 1988, - la prova che il vino è stato distillato non può essere presentata dal distillatore prima di quella di cui all', paragrafo 2, - il pagamento del prezzo d'acquisto di cui all', paragrafo 1 viene effettuato entro un mese dalla presentazione della prova di cui all', paragrafo 2 all'autorità competente per l'approvazione del contratto, salvo che il periodo restante per l'esecuzione della suddetta disposizione sia più lungo.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1988/327 | Portale Normativo