Art. 9

In vigore dal 3 feb 1988
1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato viene presentato all'organismo d'intervento competente entro il 29 febbraio 1988. L'organismo d'intervento comunica al produttore i risultati della procedura di approvazione entro il 13 maggio 1988. 2. L'elaborazione del vino alcolizzato può aver luogo soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione, ma comunque non oltre il 31 luglio 1988. 3. La distillazione del vino alcolizzato non può essere effettuata dopo il 31 agosto 1988. 4. Entro il giorno 10 di ogni mese, l'elaboratore trasmette all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino consegnatigli nel corso del mese precedente. 5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto, calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato e in rapporto ai prezzi di cui all', paragrafo 1, primo comma del seguente importo: - 2,04 ECU per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 1,85 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A I e per i vini atti a produrre vino da tavola, - 4,93 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A II, - 5,72 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A III. Per il vino alcolizzato ottenuto dai vini di cui all', paragrafo 1, seconda comma gli aiuti ammontano rispettivamente a 1,02, 0,90, 2,81 e 3,30 ECU per % vol e per ettolitro. Per poter beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta all'organismo d'intervento competente, entro il 31 agosto 1988, una domanda corredata di una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è chiesto l'aiuto, ovvero di un elenco ricapitolativo di detti documenti. Gli Stati membri possono esigere che tali copie o tali elenchi ricapitolativi siano vistati da un organo di controllo. L'aiuto è versato al più tardi tre mesi dopo la data di presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della garanzia di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione. 6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata soltanto se, entro il 31 dicembre 1988, viene fornita la prova: - che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato, - che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore entro i termini di cui all', paragrafo 1, terzo comma. Se le prove non sono fornite entro il 31 dicembre 1988, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato. Tuttavia, se tali prove sono fornite dopo la scadenza del termine prescritto, ma entro il 31 marzo 1989, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato. Se si constata che l'elaboratore del vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa la produttore, entro il 30 aprile 1989, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.
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