Art. 6

In vigore dal 3 feb 1988
1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati. 2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che si trovano con esso in stretta relazione economica. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati in stretta relazione economica con i vini da tavola del tipo: - A I, vini da tavola bianchi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non appartenenti al tipo R III, - R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 12,5 % vol e non appartenenti al tipo A II o al tipo A III, - R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non appartenenti al tipo R III. 3. In Spagna, un produttore può conferire alla distillazione il prodotto ottenuto, in conformità dell'articolo 125, paragrafo 1 dell'atto di adesione, dal taglio di un vino atto a produrre un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco di sua produzione con un vino atto a produrre un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso di sua produzione. A tal fine, il prodotto è assimilato a un vino da tavola bianco del tipo A I.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1988/327 | Portale Normativo