Art. 2

In vigore dal 3 feb 1988
1. I produttori di cui all' possono presentare per approvazione contratti di consegna e dichiarazioni di distillazione redatti conformemente all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 al più tardi il 7 marzo 1988. L'approvazione di questi contratti o dichiarazioni annulla i contratti conclusi dallo stesso produttore in forza del regolamento (CEE) n. 2786/87 per il quantitativo corrispondente a quello approvato e purché i vini che formano oggetto di questi ultimi contratti non siano ancora stati consegnati al distillatore. 2. Il vino da tavola che è oggetto del contratto o della dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere stato prodotto, durante la campagna 1987/1988, dal produttore che stipula il contratto o che presenta la dichiarazione, nonché appartenere allo stesso tipo di vino da tavola contemplato nel contratto o nella dichiarazione di cui all'. 3. Il volume di vino da tavola che può essere oggetto del contratto o della dichiarazione non può superare quello che figura nel contratto di cui all'. 4. I contratti di consegna possono essere approvati solo se sono conclusi dal produttore con lo stesso distillatore con il quale era stato concluso il contratto previsto dal regolamento (CEE) n. 2786/87.
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