Art. 17

In vigore dal 2 feb 1988
1. Se le competenti autorità di uno Stato membro constatano che il volume totale coperto dalle licenze d'esportazione rilasciate da un paese fornitore per una determinata categoria in un anno qualsiasi dell'accordo supera la quota fissata per la stessa, dette autorità sospendono il rilascio delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equivalenti. Essi informano immediatamente le autorità del paese fornitore nonché la Commissione; questa avvia immediatamente la procedura di consultazione di cui all' del regolamento. 2. Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti per le esportazioni di un paese fornitore non coperte da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato. Tuttavia, in casi eccezionali, se l'importazione di siffatti prodotti è ammessa in uno Stato membro dalle competenti autorità, i quantitativi interessati non vengono imputati sulla relativa quota senza l'esplicito consenso delle competenti autorità del paese fornitore in causa. PARTE III Forma e presentazione delle licenze di esportazione e dei certificati di origine - disposizioni comuni Articolo 18 1. La licenza d'esportazione ed il certificato d'origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese, in francese o spagnolo. Se sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi in inchiostro e in carattere stampatello. Il formato dei documenti è 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca, del peso minimo di 25 g/m$ e senza pasta meccanica (4). I documenti hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici (5). Se i documenti sono redatti in più copie soltanto la prima di esse, che è l'originale, deve essere stampata su fondo arabescato. Detta copia deve recare chiaramente la dicitura "originale" mentre le altre debbono indicare l'indicazione "copie". Le competenti autorità nella Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione verso la Comunità, conformemente al presente regolamento. 2. Ciascun documento deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo (6). 3. Detto numero si compone dei seguenti elementi (7): - due lettere che identificano il paese esportatore come segue: Argentina = AR Bangladesh = BD Brasile = BR Bulgaria = BG Cecoslovacchia = CS Corea del Sud = KR Filippine = PH Hong Kong = HK India = IN Indonesia = ID Macao = MO Malaysia = MY Pakistan = PK Perù = PE Polonia = PL Romania = RO Singapore = SG Sri Lanka = LK Tailandia = TH Ungheria = HU Uruguay = UY - due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione come segue: BL = Benelux DE = Germania DK = Danimarca ES = Spagna FR = Francia GB = Regno Unito GR = Grecia IR = Irlanda IT = Italia PT = Portogallo - un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente, corrispondente all'ultima cifra del rispettivo anno dell'accordo, per esempio 7 per il 1987, - un numero a due cifre che identifica l'ufficio che ha rilasciato la licenza nel paese esportatore, - un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione.
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Art. 17 Regolamento (UE) 1988/768 | Portale Normativo