Art. 16

In vigore dal 2 feb 1988
Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati senza discriminazione a ogni importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.
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Art. 16 Regolamento (UE) 1988/768 | Portale Normativo