Art. 12

In vigore dal 2 feb 1988
1. La licenza di esportazione è conforme al modello accluso al presente allegato; eventualmente può figurarvi anche la traduzione in un'altra lingua. Essa deve attestare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo e sulla quota fissata per la categoria cui il prodotto appartiene. 2. Tuttavia, nel caso di Hong Kong, la licenza d'esportazione è conforme al modello accluso al presente allegato recante la dicitura "Hong Kong". 3. Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una delle categorie di prodotti elencati all'allegato III.
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Art. 12 Regolamento (UE) 1988/768 | Portale Normativo