Art. 19

In vigore dal 2 feb 1988
Le licenze d'esportazione e i certificati d'origine possono essere rilasciati dopo la spedizione delle merci cui si riferiscono. In questi casi essi devono recare la dicitura "délivré à posteriori" o "issued retrospectively" o "expedido con posterioridad".
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Art. 19 Regolamento (UE) 1988/768 | Portale Normativo